Vorrei richiamare la vostra attenzione su un provvedimento che è passato pressochè inosservato Italia quando, invece, potrebbe avere delle conseguenze molto importanti per il mercato dell’arte, e non solo.
La Commissione Ricorso dell’EUIPO il 25.10.22 (R 1246/2021-5) ha accolto il ricorso proposto da Pest Control Office Limited – la società che gestisce i marchi del noto artista Banksy – e ha annullato la decisione che aveva emesso il 18 maggio 2021 l’EUIPO, con cui era stato dichiarato nullo, su richiesta della Full Colour Black Limited (azienda di cartoline specializzata in immagini di graffiti e street art), il marchio figurativo europeo riproducente l’opera di Banksy “Laugh Now But One Day We’ll Be In Charge“ (raffigurante una scimmia con indosso un cartello pubblicitario).
Il punto che ritengo più importante di questo provvedimento è che l’EUIPO ha ritenuto irrilevante la circostanza che il marchio rappresenti anche un’opera d’arte osservando come “la stessa opera d’arte o segno può essere protetta dal diritto d’autore come opera creativa originale e dal diritto dei marchi come indicatore di origine commerciale. Di conseguenza, il fatto che il segno contestato sia un’opera d’arte […] non impedisce allo stesso di essere qualificato anche come marchio che indica l’origine dei prodotti e dei servizi in questione”.
La Commissione ha ritenuto poi (contrariamente a quanto sostenuto da Full Colour Black Limited) che il disegno non costituisce un mero elemento ornamentale che “ma è piuttosto una combinazione insolita di elementi, come la scimmia che indossa un’etichetta bianca, che è piuttosto appariscente e rimarrà impressa nella mente dei consumatori”, riconoscendone il carattere distintivo.
Non mi risulta che esistano in Italia dei precedenti (né innanzi ai tribunali né alla Ufficio Italiano Marchi e Brevetti) ove sia stata riconosciuta per le opere d’arte la possibilità di cumulare la tutela di diritto d’autore e di diritto industriale, quale marchio.
Ritengo però che le possibili conseguenze in termini economici e di business siano importantissime.
La registrazione di un’opera d’arte come marchio (chiaramente in presenza dei requisiti necessari) potrebbe diventare uno strumento per ottenere una tutela dell’opera d’arte non più fino a 70 anni dopo la morte del suo autore, come previsto dal diritto d’autore, ma potenzialmente senza limiti, con le relative conseguenze…
Vedremo quello che accadrà in futuro, ma certamente questa pronuncia ha creato un precedente importante che potrebbe aprire le porte a nuove forme di tutela per le opere d’arte.
