LA SFIDA ITALIANA PER L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: ANALISI DEL DDL 1146/2024

Immagine generata con IA

L’Italia si appresta a dotarsi di una propria legge sull’intelligenza artificiale (IA). Lo scorso 23 aprile, il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge in materia, mentre nei primi di agosto si è espresso il Garante per la protezione dei dati personali. Al momento, si tratta ancora di un progetto preliminare che il Governo aveva già predisposto in anticipo rispetto alla pubblicazione ufficiale dell’AI Act nella Gazzetta Ufficiale europea, ormai avvenuta. Il presente disegno di legge ha l’obiettivo di operare un bilanciamento tra opportunità e rischi, prevedendo norme di principio e disposizioni di settore che, da un lato, promuovano l’utilizzo delle nuove tecnologie per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e, dall’altro, forniscano soluzioni per la gestione del rischio di sviluppo dei sistemi di IA, valorizzando una visione antropocentrica. Da questo punto di vista, il disegno di legge si pone come complementare rispetto al regolamento europeo “AI Act”, percorrendo gli spazi del diritto interno. Il ddl segue il regolamento europeo riguardo alla protezione dei diritti fondamentali, riguardo alla democrazia, allo Stato di diritto e alla sostenibilità ambientale sulla base dei possibili rischi e del livello d’impatto dei suddetti sistemi, cercando di promuovere allo stesso tempo l’innovazione finalizzata al benessere dei cittadini e alla coesione sociale.

Lo schema del ddl consta di sei capi contenenti 26 articoli.

Capo I – PRINCIPI E FINALITÀ (artt.1-6)

Ogni attività che riguardi lo sviluppo e l’utilizzo dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale ha al centro l’autodeterminazione umana. Di qui, la scelta di prevedere una serie di norme di principio quali consapevolezza, responsabilità e affidabilità come espressione del diritto fondamentale della persona di autodeterminarsi attraverso coscienza e pensiero critico. Il presupposto è che in tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di IA occorre che sia l’essere umano a stabilire quali decisioni prendere e come realizzare un risultato vantaggioso per la società. L’effettività dei princìpi è sancita dalla stessa enucleazione in fonte primaria (art.1, comma 2) secondo cui tutte le disposizioni del disegno di legge “devono essere interpretate e applicate conformemente al diritto dell’Unione europea”.

L’articolo 1 riguarda le “Finalità e ambito di applicazione”, dove viene dichiarato il duplice approccio del disegno di legge: da un lato, la promozione di un utilizzo trasparente e responsabile dell’IA in una dimensione antropocentrica; dall’altro, la vigilanza sui potenziali rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali.

L’articolo 2 contiene le “Definizioni” dei termini utilizzati all’interno del provvedimento (sistema di intelligenza artificiale, dati, modelli di intelligenza artificiale). In particolare, per il “Sistema di intelligenza artificiale” viene utilizzata la definizione recata dall’AI Act, per cui “un sistema di intelligenza artificiale è un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali”. La definizione di dato, invece, è quella del Data governance act. Successivamente, vengono enunciati i criteri interpretativi ed applicativi relativi ai sistemi di IA (articolo 3). In particolare, il rispetto dell’autonomia umana, la prevenzione dei danni, l’equità, l’esplicabilità, termine chiave per fare in modo che i processi e gli esiti dei sistemi siano comunicabili e spiegabili all’utente. Altresì l’articolo 3 risponde a tre interessi perseguiti dal ddl: l’interesse al trattamento algoritmico equo e corretto, l’interesse alla protezione dei dati, l’interesse alla sostenibilità digitale. L’interesse al trattamento algoritmico equo e corretto è realizzato stabilendosi che la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l’adozione e l’applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale avvengano nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà della persona quali riconosciute dall’ordinamento italiano e europeo, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità (art. 3, comma 1), Pertanto, la stessa norma garantisce l’accessibilità a tutti e inclusività massima, vietando qualsiasi forma di discriminazione (in funzione del sesso, dell’età, delle origini etniche, del credo religioso, dell’orientamento sessuale, delle opinioni politiche, delle condizioni personali, sociali ed economiche). In quest’ottica, la norma assurge a principio il pieno accesso delle persone con disabilità ai sistemi di intelligenza artificiale e alle relative funzionalità o estensioni e promuove lo sviluppo, lo studio e la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale che migliorano le condizioni di vita delle persone con disabilità (art. 3, comma 6).

L’interesse alla protezione dei dati è assicurato mediante l’applicazione del principio di proporzionalità, dove i dati devono rispondere ai criteri di trasparenza, appropriatezza, qualità e cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi di IA.

L’interesse alla sostenibilità digitale è garantito da un corretto sviluppo dei sistemi di IA, volto al rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’uomo, della prevenzione del danno e spiegabilità. Inoltre, l’utilizzo dell’IA non dovrà pregiudicare l’assetto democratico del Paese e delle istituzioni (art. 3 comma 4).

I principi enucleati all’interno dell’articolo 3 vengono specificati nei successivi articoli 4,5,6, con riferimento a settori particolarmente delicati. L’articolo 4 detta “Principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali” per cui ogni sistema di IA nei mezzi di comunicazione deve avvenire nel rispetto del pluralismo, della libertà di espressione, dell’imparzialità intesa anche come lealtà nell’informazione. Vista la forte innovatività dei sistemi di IA, è specificato che il linguaggio con cui sono date comunicazioni in materia di trattamento di dati connesse a IA debba essere chiaro e semplice. Emerge l’impegno da parte dello Stato nella promozione dei sistemi di IA nell’articolo 5, dove viene ripreso il principio di un sano e libero mercato e a tal proposito, nella scelta dei fornitori di sistemi e applicazioni di IA generativa, vengono privilegiate le soluzioni che garantiscono la localizzazione dei dati critici presso data center posti sul territorio nazionale, nonchè modelli fondativi che possano assicurare elevati livelli di standard in termini di trasparenza e non discriminazione.  L’articolo 6 individua le attività svolte con l’ausilio di sistemi di IA per scopi di sicurezza e difesa nazionale – comprese le attività poste a tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico – disponendone l’esclusione dall’ambito di applicazione del disegno di legge. Il secondo comma specifica che lo sviluppo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale deve rispettare le condizioni e le finalità indicate nei principi generali (art. 3, comma II), assicurando che i dati e i processi utilizzati siano caratterizzati da correttezza, affidabilità, sicurezza, qualità, appropriatezza e trasparenza, richiamando, seppur in modo ridondante, il principio di proporzionalità in relazione ai settori di applicazione. Infine, il terzo comma chiarisce le modalità pratiche per l’applicazione di questi principi.

CAPO II- DISPOSIZIONI DI SETTORE (artt.7-16)

La seconda parte del Ddl si concentra sui settori strategici per lo sviluppo del Paese, quali la sanità, il lavoro, la giustizia, le professioni intellettuali, la disabilità, la pubblica amministrazione.

L’articolo 7 detta disposizioni relative all’utilizzo dell’IA per il miglioramento del sistema sanitario e per la prevenzione delle malattie, in particolare viene stabilito che l’IA non possa mai selezionare con criteri discriminatori l’accesso alle prestazioni sanitarie. Ad ogni modo, resta prioritario il diritto dell’interessato ad essere informato rispetto all’utilizzo dei sistemi di IA (comma 3). I suddetti sistemi dovranno inoltre essere finalizzati all’inclusione, per il miglioramento delle condizioni di vita e accessibilità delle persone con disabilità (comma 4), pur lasciando sempre la principale manovra decisionale alla professione medica (comma 5). Per portare a termine questi propositi, occorre che i sistemi di IA vengano periodicamente aggiornati e verificati per minimizzare il rischio di errori.

L’articolo 8 detta disposizioni a sostegno della ricerca medico scientifica pubblica e no profit, rendendo possibile il trattamento di dati anche sanitari nell’interesse pubblico senza dover raccogliere il consenso per ogni tipo di ricerca eventualmente attivabile con i medesimi dati, fermo restando i poteri del Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, è previsto che i trattamenti dei dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per la ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di IA sono di rilevante interesse pubblico. In quanto tali, consegue sempre l’autorizzazione ex lege all’uso secondario degli stessi, qualora i dati siano privi degli elementi identificativi diretti. Sostanzialmente, se è stato prestato il consenso al trattamento di dati per una ricerca relativa alla cura di una determinata patologia, gli stessi dati potranno essere utilizzati senza ulteriori adempimenti. Il successivo articolo 9 resta in tema sanitario, prevedendo l’istituzione di una piattaforma di IA per il supporto alle finalità di cura e, in particolare, per l’assistenza territoriale.

L’articolo 10 passa al settore lavorativo, evidenziando l’importanza di un approccio antropocentrico dell’IA per migliorare le condizioni lavorative, tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni e la produttività in conformità al diritto dell’UE. Infatti, ogni utilizzo dei sistemi di IA in ambito lavorativo, dovrà rispettare il principio di  riservatezza dei dati personali e non potrà svolgersi in contrasto con la dignità umana (comma 2). Infine, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verrà istituito un Osservatorio sull’adozione dei sistemi di IA, i cui membri e modalità di funzionamento verranno specificate con apposito decreto (articolo 11).

Di peculiare importanza è l’ambito delle professioni intellettuali, per le quali l’articolo 12 detta disposizioni volte alla preservazione delle stesse da un utilizzo dell’IA che ne snaturi la funzione principale relativamente alla creatività e al rapporto fiduciario tra professionista e cliente. L’art. 12 stabilisce a tal proposito che il pensiero critico umano debba risultare prevalente rispetto all’uso di strumenti di IA, dovendo questi ultimi essere intesi come strumenti di supporto all’attività professionale e non sostitutive in toto della stessa. Inoltre, le informazioni relative ai sistemi di IA utilizzate dai professionisti devono essere comunicate ai clienti con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. La richiesta che il contributo umano nella creazione di un’opera dell’ingegno sia “rilevante e dimostrabile” è piuttosto vaga e, paradossalmente, sposta l’onere della prova sul titolare dei diritti. Quest’ultimo dovrebbe infatti dimostrare che l’apporto umano sia stato significativo, facendo prevalere il ruolo umano nella creazione dell’opera. In pratica, tale previsione introduce un obbligo che non è previsto dai trattati internazionali dell’OMPI né dalla normativa europea sui diritti d’autore.

Sarebbe stato più ragionevole escludere semplicemente dalla protezione del diritto d’autore le opere realizzate con l’intelligenza artificiale, specificando inoltre che tale esclusione andrebbe chiaramente indicata nell’articolo 103, comma 3, della legge 633/1941. Ciò per evitare che opere generate interamente da IA, anche utilizzando contenuti legittimamente acquisiti ma prive di creatività umana, possano essere registrate nel Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla Legge sul diritto d’autore.

Questo aspetto è ancor più rilevante alla luce della recente Legge sul Made in Italy del 27 dicembre 2023, che, all’articolo 27, introduce la figura del «creatore digitale». Si tratta di artisti che realizzano opere originali ad alto contenuto digitale, per le quali verrebbe istituito un repertorio specifico presso il registro di cui all’art. 103.

Oramai è manifesta la potenzialità dei sistemi di IA anche nel settore della Pubblica Amministrazione, tenuto conto dei principi di buon andamento, imparzialità ed efficienza: ne prende atto l’articolo 13 prevedendo la promozione dell’utilizzo dell’IA nella pubblica amministrazione, senza togliere la responsabilità umana, anzi, prevedendo una formazione ad hoc per i dipendenti pubblici.

Il principio antropocentrico raggiunge la sua massima applicazione nell’ambito giudiziario, dove viene stabilito che l’uso dell’IA è consentito nell’amministrazione della giustizia per finalità di supporto, strumentali, ovvero per la semplificazione del lavoro giudiziario o per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale (comma 1). Per quanto riguarda invece la decisione sull’interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti, e delle prove, questa è sempre riservata al magistrato (comma 2). Questa disciplina è peraltro perfettamente in linea con l’AI Act, dove sono stati classificati ad alto rischio i sistemi di IA destinati all’amministrazione della giustizia, avendo compreso il loro impatto sui principi democratici, sullo Stato di diritto e sulle libertà individuali. La Commissione Europea per l’Efficienza della Giustizia (CEPEJ) ha poi elaborato la Carta etica per l’uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi e, considerando la peculiarità delle controversie in materia, l’articolo 15 ha introdotto una modifica al codice di procedura civile (all’art. 9 comma II) prevedendo un’ipotesi di competenza esclusiva del tribunale civile per le cause che abbiano ad oggetto il funzionamento di un sistema IA. Viene anche valorizzata la cybersicurezza nazionale con l’articolo 16, dove l’IA viene intesa come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza e l’ACN, infatti, si occuperà di promuovere e sviluppare ogni iniziativa a riguardo.

CAPO III- STRATEGIA NAZIONALE, AUTORITÀ NAZIONALE E AZIONI DI PROMOZIONE (artt. 17-22)

Dopo aver enunciato le norme di principio, il disegno di legge si concentra sulla governance all’articolo 17 introducendo la Strategia nazionale per l’IA, il documento che garantisce la collaborazione tra pubblico e privato nell’ambito di misure ed incentivi economici. Le autorità nazionali per l’IA vengono istituite dall’articolo 18, dove è stabilito che l’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) è responsabile di promuovere l’innovazione e lo sviluppo dell’IA, confinando funzioni e compiti in materia di monitoraggio, conformità dei sistemi e accreditamento. Invece l’ACN (Agenzia per la cybersicurezza nazionale) assume compiti ispettivi, di vigilanza e sanzionatori.

Vengono stanziati 300.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la creazione di progetti sperimentali volti all’applicazione dei sistemi di IA al servizio dei cittadini e alla cooperazione internazionale (articolo 19). Viene incentivato il rientro di giovani che lavorano all’estero sulla ricerca anche applicata dalle tecnologie che riguardano sistemi di IA, prevedendo misure di sostegno sotto forma di regime agevolativo (articolo 20) e vengono disposti ingenti investimenti nei settori di IA, cybersicurezza e calcolo quantistico (articolo 21).

L’articolo 22 contiene deleghe al governo in materia di IA, come l’adozione di uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento europeo sull’IA, prevedendo la designazione di autorità nazionali competenti, oppure la delega sulla previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione per i professionisti e operatori del settore. Di rilevante importanza, è anche la delega in materia penale: verranno implementati strumenti per inibire la diffusione e per effettuare la rimozione di contenuti generati illecitamente anche con sistemi di IA, corroborati da un sistema sanzionatorio; sono state previste fattispecie di reato incentrate sull’omessa adozione o l’omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, messa in circolazione e uso professionale di sistemi di IA; viene introdotta una circostanza aggravante speciale per i delitti dolosi puniti con pena diversa dall’ergastolo dove l’impiego di sistemi di IA incida in termini di rilevante gravità sull’offesa al bene giuridico tutelato.

CAPO IV- DISPOSIZIONI A TUTELA DEGLI UTENTI E IN MATERIA DI DIRITTO D’AUTORE (artt. 23-24)

L’articolo 23 introduce una serie di misure per favorire l’identificazione e il riconoscimento dei sistemi di IA nella creazione di contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici da parte dei fornitori dei relativi servizi, predisponendo le conseguenti misure di tutela. Viene stabilito che qualsiasi contenuto informativo diffuso o modificato anche parzialmente dai sistemi di IA, deve contenere un elemento o segno identificativo, in filigrana o marcatura incorporata, con l’acronimo “IA”. Nel caso di audio, attraverso annunci audio o altre tecnologie adatte a consentirne il riconoscimento, sia all’inizio del contenuto sia alla fine. Fanno eccezione a tale marchiatura solo opere o programmi manifestamente creativi, satirici, artistici o fittizi, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei terzi.

Sempre in un’ottica di tutela, l’articolo 24 introduce una disciplina specifica per le opere create con l’ausilio di sistemi di IA, impedendo un illegittimo utilizzo delle opere protette dal diritto d’autore utilizzate nei training datasets. L’articolo 24 modifica l’articolo 1 della legge sul diritto d’autore inserendo modifiche coerenti al caso di opere create con IA, infatti sono protette dal diritto d’autore “le opere dell’ingegno umano di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” e si specifica che per opera dell’ingegno di intende anche “laddove l’opera sia creata con l’ausilio di strumenti di IA, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore”. Inoltre, è stato inserito l’articolo 70-septies dove viene stabilito che la riproduzione ed estrazione di opere o altri materiali attraverso modelli e sistemi di IA, anche generativa, sono consentite in conformità agli articoli 70-ter e 70-quater della legge sul diritto d’autore. In verità, è del tutto superflua la suddetta previsione del DDL riguardante il text & data mining in relazione all’intelligenza artificiale, poiché tale disciplina è già regolamentata dalla normativa italiana ed è menzionata anche nell’AI Act.

CAPO V- DISPOSIZIONI PENALI (art. 25)

L’articolo 25 introduce una circostanza aggravante comune all’art. 61, primo comma, numero 11-decies per cui è previsto un aumento della pena ove il fatto sia stato commesso mediante l’impiego di sistemi di IA, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato (lett.a).

Lo stesso articolo introduce una fattispecie incriminatrice (lett.d) nel nuovo articolo del codice penale 612-quater dove è punita l’illecita diffusione di contenuti generati o manipolati artificialmente. Il delitto è punito con la reclusione da uno a cinque anni, salvi i casi di procedibilità d’ufficio. In ultimo, sono state introdotte circostanze aggravanti speciali, ad effetto speciale, ove in alcuni reati è evidente che l’uso dell’IA abbia avuto una straordinaria capacità di propagazione dell’offesa.

CAPO VI- DISPOSIZIONI FINANZIARIE (art. 26)

Dal presente disegno di legge non dovranno derivare, ad esclusione di quanto stabilito nell’articolo 19, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; dunque le amministrazioni interessate provvederanno ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili.

dott.ssa Federica Suriano

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