(sulla tutela del layout si rinvia alla pubblicazione di Lavinia Savini in “Design e Innovazione Digitale”, Edizioni Scientifiche Italiane 2021, precedentemente pubblicata su questo blog).

La dialettica tra dimensione materiale e dimensione immateriale del design costituisce un elemento strutturale del diritto dei disegni e modelli, come dimostrato dalla giurisprudenza dell’Unione europea. La sentenza della Corte di giustizia nella causa C-335/12, Nintendo vs PC Box, ha rappresentato un momento paradigmatico nell’evoluzione interpretativa, riconoscendo la possibilità di tutelare l’apparenza di un prodotto anche in assenza della sua realizzazione materiale. La Corte ha infatti affermato che la mera rappresentazione bidimensionale della console, riprodotta sul packaging di un accessorio, può integrare violazione del modello, valorizzando così l’autonomia concettuale dell’aspetto del prodotto rispetto alla sua concretizzazione fisica.
Sul piano normativo, una linea evolutiva coerente con tali premesse ha condotto all’adozione del “pacchetto disegni e modelli” del 23 ottobre 2024 composto dal Regolamento (UE) 2024/2822 e dalla Direttiva (UE) 2024/2823. Questa riforma rappresenta una risposta necessaria, volta, come ricordato dallo stesso Consiglio UE, “ad aggiornare la legislazione in materia di disegni e modelli risalente a 20 anni fa e tali testi sono intesi a facilitare la protezione dei disegni e modelli industriali e ad adeguare il diritto dell’UE in questo settore alle sfide del mondo digitale e della stampa 3D”.
Il nuovo assetto normativo introduce una revisione organica della nozione di disegno o modello, che viene ora definito come l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte risultante dalle sue caratteristiche visibili, includendo non solo linee, contorni, colori, forma, materiali e superficie, ma anche movimento, transizioni, animazioni e la disposizione spaziale di oggetti idonea a creare ambienti interni o esterni. Ne deriva un ampliamento dell’oggetto della tutela che comprende il layout di spazi fisici o virtuali e soluzioni grafiche dinamiche, anche quando non incorporate in un supporto materiale.
In coerenza con tale ampliamento, il legislatore europeo ha imposto agli Stati membri l’obbligo di accettare modalità di rappresentazione idonee a rendere percepibili caratteristiche dinamiche e digitali, quali video, sequenze di immagini e modelli tridimensionali digitali, purché l’insieme risulti chiaro e consenta di identificare con precisione gli elementi rivendicati, secondo un principio costantemente affermato anche dalla Corte di giustizia. L’armonizzazione delle forme di rappresentazione sottrae allo spazio di autonomia nazionale una materia in precedenza caratterizzata da prassi eterogenee, con effetti già visibili nel crescente numero di domande di registrazione relative a design digitali e interfacce grafiche. È inoltre prevista la possibilità di includere fino a cinquanta disegni o modelli in un’unica domanda, indipendentemente dalla classe merceologica, avvicinando la gestione amministrativa del sistema dei disegni a quella dei marchi.
Accanto all’ampliamento dell’oggetto della protezione, la riforma interviene sulle tutele per fronteggiare le sfide tecnologiche emergenti. Un’attenzione particolare è rivolta alla stampa 3D, che consente la replica pressoché immediata di oggetti fisici a partire da file digitali. La normativa equipara alla contraffazione non solo la produzione di copie fisiche, ma anche la messa a disposizione, la condivisione o la distribuzione di file digitali, software o supporti contenenti un modello registrato. In questo modo, la protezione non si limita più alla circolazione delle merci materiali, ma si estende anche alle “istruzioni” digitali che rendono replicabile un design. Questa scelta, motivata dalla crescente diffusione delle tecnologie additive e dal loro uso combinato con sistemi di intelligenza artificiale, si accompagna al rafforzamento dei controlli doganali, che consentono di bloccare alle frontiere anche merci destinate a Paesi extra UE quando sospettate di violare disegni o modelli registrati.
Infine, la riforma tiene conto anche della necessità di salvaguardare il patrimonio culturale. La Direttiva attribuisce infatti agli Stati membri la facoltà di rifiutare o invalidare la registrazione di disegni che riproducono elementi di particolare rilevanza storica o culturale, evitando così tentativi di appropriazione del patrimonio culturale sotto forma di design industriale. Sebbene questa apertura rafforzi la protezione dei beni culturali, essa richiede agli ordinamenti nazionali un equilibrio delicato, che concili tutela dell’identità culturale, libertà creativa e interessi economici delle imprese.
Infine, sul piano comunicativo, viene introdotto il simbolo Ⓓ per indicare la registrazione di un disegno o modello. Questa novità affianca i simboli tradizionali dei marchi e del diritto d’autore, offrendo ai titolari uno strumento immediato per segnalare la presenza di una tutela legale e scoraggiare utilizzi non autorizzati.
In questo contesto, con il recepimento del c.d. “Design Package” dell’Unione Europea, anche l’Italia si appresta ad apportare significative modifiche normative in materia di proprietà intellettuale, estendendo la tutela giuridica anche agli spazi virtuali, ai movimenti e alle animazioni digitali. Ciò è quel che sta accadendo con la recente approvazione della Legge di delegazione europea 2025, che conferisce al governo la delega per recepire il pacchetto di riforma europeo e per aggiornare il Codice della Proprietà Industriale.
L’insieme di queste riforme contribuisce così a delineare un sistema di protezione del design più moderno, coerente con le trasformazioni tecnologiche e culturali e maggiormente equilibrato sotto il profilo economico e concorrenziale. Con la nuova definizione normativa, infatti, anche app, layout digitali e contenuti grafici interattivi ottengono piena tutela.
Resta tuttavia aperto un interrogativo: quali criteri applicare per valutare requisiti classici come la novità e il carattere individuale quando il modello esiste solo in forma digitale e la sua percezione dipende esclusivamente da una rappresentazione visiva? Sarà il tempo a dirci se queste modifiche permetteranno al diritto dei disegni e modelli di integrarsi pienamente nell’ecosistema digitale.
Rekhama Btissam