
La vicenda ruota attorno al Museo della Storia di Bologna, ospitato presso Palazzo Pepoli Antico, nel cuore del centro storico bolognese. Su istanza dell’architetto progettista, preoccupato che un futuro aggiornamento del percorso espositivo potesse alterare l’integrità della sua opera, la Soprintendenza aveva emanato un decreto con cui riconosceva l'”importante carattere artistico” dell’intervento complessivo, estendendo tale riconoscimento non solo all’intervento architettonico sull’edificio storico, ma all’intero allestimento museale: i percorsi espositivi, le installazioni multimediali, la scenografica “Torre del Tempo”.
Un simile riconoscimento non è privo di conseguenze pratiche: ai sensi dell’art. 20, comma 2, della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul Diritto d’autore), quando un’opera di architettura è dichiarata di importante carattere artistico, lo studio e l’attuazione di qualsiasi modifica spettano all’autore originario. In altre parole, il decreto trasformava ogni futuro ritocco all’allestimento in una questione che avrebbe richiesto il coinvolgimento e la remunerazione dell’architetto. La Fondazione ente gestore e la proprietà dell’immobile hanno impugnato il provvedimento davanti al T.A.R. Bologna, limitandone l’impugnazione alla sola parte relativa all’allestimento. Il timore dei ricorrenti era tutt’altro che astratto: il decreto ministeriale rischiava di rendere l’allestimento sostanzialmente immodificabile, subordinando qualsiasi aggiornamento al consenso, e alla conseguente remunerazione, del progettista/architetto originale. Un museo, in altri termini, che avrebbe potuto “congelare” per sempre la propria identità espositiva.
Prima di esaminare la decisione, è utile richiamare la logica della norma al centro della controversia.
L’art. 20, comma 2, LdA introduce per le opere di architettura un regime peculiare rispetto alle regole generali del diritto morale d’autore, ove l’autore può opporsi alle modificazioni dell’opera. In questo ambito, in linea di principio, l’autore non può opporsi alle modifiche che si rendano necessarie su un’opera architettonica. Tuttavia, quando la competente autorità riconosce all’opera un “importante carattere artistico”, lo studio e l’attuazione di tali modifiche ritornano in capo all’autore, con diritto al relativo compenso. Si tratta di una norma pensata per le opere architettoniche permanenti, concepita per bilanciare le esigenze di chi possiede e gestisce un immobile con il diritto dell’autore a vedere rispettata la propria visione creativa. Tuttavia, applicare questa norma all’allestimento museale, ontologicamente temporaneo, evolutivo e funzionale, significa forzarne l’ambito applicativo sino a produrre effetti distorsivi.
Infatti, il Giudice accoglie il ricorso costruendo la propria motivazione su tre pilastri logici distinti, tutti convergenti verso un’unica conclusione: l’allestimento museale è un’entità ontologicamente diversa dall’opera architettonica e non può essere irrigidito nella forma di una privativa autoriale permanente.
Il primo pilastro è la distinzione concettuale tra ordinamento e allestimento. Il T.A.R. separa nettamente la dimensione scientifica e concettuale del museo, quali la scelta e l’organizzazione intellettuale degli oggetti esposti, dalla sua traduzione fisica e spaziale, cioè l’allestimento in senso stretto. Quest’ultimo è qualificato come uno strumento di comunicazione: non fine a sé stesso, ma funzionale alla trasmissione di contenuti al pubblico. Come tale, deve seguire l’evoluzione dei linguaggi comunicativi.
Il secondo pilastro è quello che potremmo chiamare la fisiologia del museo. Il Giudice osserva che imporre un vincolo di immodificabilità a un allestimento museale confligge con la natura stessa dell’istituzione museale contemporanea, la quale richiede aggiornamenti tecnologici, adattamenti e revisioni del percorso narrativo. Congelare un allestimento equivale, nei fatti, a privare il museo della sua capacità di evolversi.
Il terzo pilastro è di carattere istruttorio. Il T.A.R. rileva un duplice vizio nel decreto ministeriale: da un lato, le pubblicazioni prodotte a supporto dell’istanza non dimostravano un riconoscimento unanime e consolidato dell’allestimento nella sua totalità come opera d’arte autonoma (richiesto dalla normativa); dall’altro, e questo è forse il passaggio più incisivo, un elemento centrale dell’allestimento stesso, la celebre “Torre del Tempo”, era stato originariamente autorizzato dalla Soprintendenza come intervento reversibile. È di tutta evidenza la contraddizione logica: un’opera concepita come reversibile mal si concilia con una tutela autoriale che miri a preservarne in modo permanente l’integrità.
La pronuncia merita dunque un giudizio complessivamente positivo per il pragmatismo con cui affronta il bilanciamento tra proprietà intellettuale e libertà gestionale del bene. Tuttavia, secondo il giudice, l’allestimento non sarebbe assimilabile a un’opera dell’ingegno in senso proprio, in quanto funzionale alla comunicazione dei contenuti museali e soggetto a continue trasformazioni. Ma è proprio questo passaggio che merita di essere messo in discussione. Se si guarda alla nozione di layout di interni elaborata in dottrina, emerge un quadro diverso. Il layout non è una semplice disposizione tecnica di elementi, bensì il risultato di un’attività creativa che consiste nel progettare e organizzare lo spazio attraverso la combinazione di arredi, luci, materiali e colori. È proprio questa combinazione a generare un’impressione nuova, a costruire un’atmosfera e, soprattutto, a conferire allo spazio una capacità distintiva. In questa prospettiva, l’allestimento museale non è soltanto un mezzo di comunicazione, ma una vera e propria forma espressiva. Le scelte progettuali incidono sull’esperienza del pubblico, orientano la percezione dei contenuti e producono un impatto anche emotivo. È difficile, allora, ridurre tutto questo a una funzione meramente strumentale. Dunque l’equazione implicita per cui ciò che è destinato a cambiare non può essere tutelato non trova un reale fondamento né nella legge sul diritto d’autore né nella sua interpretazione più recente. La tutela non richiede immobilità, ma creatività. E la creatività può ben esprimersi anche in opere che, per loro natura, evolvono nel tempo. Del resto, lo stesso diritto d’autore non impedisce le modifiche, ma le sottopone a condizioni: ciò che viene protetto è il rapporto tra l’opera e il suo autore, non la cristallizzazione dell’opera in una forma immutabile. In questo senso, riconoscere tutela all’allestimento non significherebbe bloccare l’evoluzione del museo, ma semplicemente garantire che essa avvenga nel rispetto della visione progettuale originaria. Il ragionamento del T.A.R. acquista così una rilevanza che va ben oltre il caso museale, offrendo spunti preziosi a partire dal settore del retail e del design d’interni: se il layout d’interni può essere tutelato come opera di architettura quando trascende la mera somma dei suoi componenti, allora anche l’allestimento museale, pur nella sua natura mutevole, dovrebbe poter ricevere protezione quando riveli una sintesi creativa autonoma nello spazio, nelle luci, nei materiali e nella costruzione dell’esperienza del pubblico. La mutabilità dell’opera, infatti, non esclude di per sé la tutela autorale, perché il diritto d’autore richiede creatività e non immobilità, mentre la disciplina delle opere architettoniche già consente di bilanciare la posizione dell’autore con le esigenze di modifica e aggiornamento. In questa prospettiva, l’allestimento museale resta un’opera ibrida tra architettura, design e comunicazione, ma proprio tale complessità dovrebbe indurre a un’interpretazione più flessibile degli strumenti esistenti, non a un arretramento della tutela. Dunque, l’allestimento museale dovrebbe essere tutelato quando esprime una sintesi creativa originale, senza però essere cristallizzato in una forma immutabile, perché la tutela autorale richiede creatività e non immobilità. In questa prospettiva, come accade per il layout d’interni, anche l’arredamento museale può restare mutevole e aggiornabile, pur nel riconoscimento dei diritti dell’autore sulla visione progettuale unitaria.
dott.ssa Federica Suriano
avv. Lavinia Savini