Il fumetto può essere definito come “letteratura disegnata” o come “arte sequenziata”, a seconda che venga utilizzato per scopi narrativi o come semplice mezzo di comunicazione. Indipendentemente dallo scopo, entrambe le definizioni presentano come comune denominatore: l’inscindibile coesistenza di immagini e parole, volta a narrare una storia o a comunicare informazioni al pubblico.
Tale caratteristica assume particolare rilievo sul piano giuridico, poiché consente di inquadrare il fumetto nell’ambito della legge sul diritto d’autore (l. n. 633/1941) come opera dell’ingegno autonoma e distinta rispetto alle opere letterarie o a quelle dell’arte del disegno. Più precisamente, il fumetto viene definito come opera dell’ingegno c.d. composta, ossia come opera strutturalmente costituita da più elementi scindibili, ma fruibili per lo scopo finale solo se combinati tra loro in modo unitario.
In quanto tale, il fumetto gode della generale tutela prevista dall’art. 2 della l. 633/41, che, come noto, protegge tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, purchè rappresentate nel mondo esteriore. Ciò trova conferma anche nella giurisprudenza, secondo cui l’opera costituita da “strisce” disegnate e corredate di testo riveste carattere creativo originale e costituisce pertanto opera tutelabile ai sensi della vigente legge sul diritto d’autore. Costituisce un’unica opera organicamente articolata, e come tale va considerata ai fini della valutazione della completezza e correttezza del messaggio culturale e dell’informazione trasmessa, l’opera costituita da una parte “a fumetti” e da una parte dedicata a saggi critici.
Più complesso appare, invece, l’inquadramento del fumetto sotto il profilo soggettivo. Infatti, gli apporti creativi che compongono l’opera fumettistica provengono solitamente da più autori, lo sceneggiatore per la parte letteraria e il disegnatore per la parte grafica, ma possono contribuirvi anche altri soggetti, quali, ad esempio, il matitista, l’inchiostratore, il colorista, etc… In merito allo sceneggiatore e al disegnatore, è ormai pacifico che lo sfruttamento dei diritti patrimoniali e morali dell’opera spetti ad entrambi i soggetti secondo le regole dettate dall’art. 10 l. 633/41 per le opere in comunione. In detti termini si è espressa anche la giurisprudenza, secondo cui “ricorre la comunione creativa ex art. 10 l. dir. aut. quando la raffigurazione grafica del personaggio di un fumetto e il comportamento e gli atteggiamenti attribuiti al personaggio della sceneggiatura siano realizzati da autori diversi” (Trib. Milano 27 Maggio 2002). Per quanto riguarda, invece, i soggetti che partecipano alla realizzazione del fumetto, si ritiene necessario analizzare, caso per caso, il tipo di contributo apportato all’opera: infatti, solo coloro che apportano un contributo creativo, e non meramente tecnico, possono essere considerati coautori del fumetto e possono quindi godere dei diritti patrimoniali e morali in comunione con lo sceneggiatore e il disegnatore.
In ogni caso, è evidente come la contitolarità dei diritti d’autore sull’opera fumettistica rientri nella disciplina dettata dall’art. 10 della l. 633/41, che oltre a rendere applicabili alle opere in comunione le norme del Codice Civile (artt. 1100-1116 c.c.), stabilisce che l’opera non possa essere pubblicata (se inedita), né modificata, né tantomeno utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l’accordo di tutti i coautori.
Dott.ssa Lucilla Ascanio