Koons-Vuitton: se la moda s’imbeve d’arte classica, il diritto d’autore spira.

Ci sono diverse occasioni in cui moda ed arte vanno a braccetto, divenendo un tutt’uno: questo certamente accade quando la moda va ad attingere da arti che rimandano a tempi remoti. Si tratta del caso di un recente sodalizio, noto a tutti gli avvezzi di “fashion-tendenze”: quello tra l’artista newyorkese Jeff Koons e il brand di vaglia globale Louis Vuitton. Un matrimonio stilistico e professionale le cui creazioni hanno debuttato nelle boutique lo scorso 28 aprile. Ai palati più raffinati non sarà certamente sfuggito il gusto volutamente kitsch delle borse in questione: tali proposte reinterpretano in chiave neo-pop le tele dei grandi maestri dell’arte antica, da Van Gogh a Da Vinci, con quella nota spiccata di kitsch che fa da leitmotiv in molti lavori di Koons.

Insomma: sfruttare le opere che sin da giovani vengono studiate sui banchi di scuola così da plasmare una nuova linea che interpreti un cattivo gusto graffiante ed irriverente, al quale l’artista della Big Apple negli anni ci ha abituati, volto a provocare la società del consumo e più in generale la banalità della vita moderna. Sembra essere questo l’obiettivo della collezione Maestri. Ma passando al vaglio un punto di vista più strettamente giuridico, verrebbe da chiedersi: è legittimo un simile utilizzo di opere d’arte classica senza che vengano violati i diritti dei rispettivi autori? Parlando dei loro diritti patrimoniali, possono dirsi certamente spirati i termini di validità degli stessi. Tale considerazione riposa pacificamente sulla legge a protezione del diritto d’autore (legge n. 633 del 1941), laddove all’art. 25 prevede un periodo di tutela dei diritti di utilizzazione economica dell’opera corrispondente alla durata della vita dell’autore, più 70 anni dalla sua morte: termini che, per quanto concerne i grandi geni dell’arte antica, possono senz’altro dirsi spirati. Difatti, ai sensi della medesima legge, viene riconosciuto al padre dell’opera un vero e proprio diritto esclusivo di pubblicarla e di utilizzarla economicamente, in ogni forma e modo, originale o derivato (art.12). Nello specifico, poi, la legge giunge a precisare che il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto proprio la moltiplicazione in copie, diretta od indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma: copiatura a mano, stampa, litografia, incisione, litografia, fotografia… Sono soltanto alcuni dei possibili procedimenti di riproduzione (art.13). Come specificato, comunque, le disposizioni della LDA concernenti i termini di validità dei diritti patrimoniali valgono a dare il “via libera” alla produzione in questione.

Infine, una nota di colore: l’icona neo-pop, celebre per i coniglietti gonfiabili e le statue-bomboniere di porcellana, si è permesso addirittura lo sfarzo di firmare con le proprie iniziali le i-bag vuittoniane, intrecciate con l’inconfondibile marchio di fabbrica LV. Quasi a voler certificare l’unione indissolubile (per la circostanza) tra moda e arte.

Dott.ssa Giulia Campioni

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