
Parte dei 25 miliardi di euro stanziati dal Governo con il decreto “Cura Italia”, per far fronte all’emergenza Coronavirus, è destinata al sostentamento del settore culturale del nostro Paese.
Per il mese di marzo 2020, è prevista l’erogazione di un’indennità di 600 euro per i lavoratori del settore dello spettacolo:
- iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo;
- con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al suddetto Fondo;
- con reddito non superiore a 50.000 euro;
- non titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto.
I 600 euro non concorreranno alla formazione del reddito e non sono cumulabili con altre indennità previste dal medesimo decreto.
Sarà l’INPS ad erogare la somma in questione, previa richiesta dei soggetti interessati. L’ente dovrebbe fornire a breve dettagliate istruzioni circa le modalità di presentazione delle domande. I fondi stanziati non sono illimitati e, pertanto, le erogazioni non potranno superare la soglia di 48,6 milioni di euro, così stabilita per l’anno 2020.
Per contrastare la contingente situazione di emergenza economica e sostenere il settore dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo sono stati istituiti due Fondi per un complessivo ammontare di 130 milioni di euro per l’anno 2020.
Le modalità di assegnazione e distribuzione delle risorse stanziate non sono state ancora definite. A ciò dovrà provvedervi il MiBACT (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Ulteriori misure a sostentamento della cultura riguardano la destinazione di una parte dei compensi riscossi da SIAE, nell’anno 2019, per la copia privata di fonogrammi e videogrammi.
Il 10% di tali compensi, per legge solitamente destinato ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale, sarà devoluto a sostegno degli «autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva».
Anche in tal caso, le modalità per l’accesso e la ripartizione del beneficio non sono state ancora definite e dovranno provvedervi di concerto MiBACT e MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Coloro che hanno acquistato dei biglietti «per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura», che non è stato possibile utilizzare a causa della contingente emergenza sanitaria, possono domandarne il rimborso.
A tal fine dovrà essere presentata al venditore un’apposita richiesta, alla quale occorrerà allegare il biglietto. Nei 30 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda, il venditore dovrà emettere un voucher, della validità di un anno dalla data di rilascio, di importo pari a quello del biglietto oggetto di rimborso.
Per i soggetti che si occupano di organizzazione e gestione di attività nel settore culturale (teatri, cinema, musei, biblioteche, ecc.) sono, infine, previste delle agevolazioni di natura fiscale.
È stata, infatti, disposta la sospensione – fino al 30 aprile 2020 – dei termini per il versamento di ritenute, per il versamento dell’ i.v.a. con scadenza marzo 2020, nonché dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi, ai quali non saranno applicati sanzioni e interessi, dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro la data del 31 maggio 2020 o, in alternativa, sarà possibile richiederne la rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Avv. Antonio Gallo