
Le recenti vicende che vedono come protagonista innanzi al Tribunale di Roma C. P. – esperto e presidente de l’Institut Modigliani– stanno suscitando opinioni discordanti tra l’opinione pubblica.
Con sentenza del 30 dicembre 2013 di suddetto Tribunale P. è stato dichiarato legittimo proprietario dell’archivio e titolare dei diritti patrimoniali di utilizzazione delle opere dell’Archivio Amedeo Modigliani (1884-1920) – costituito da più di 6000 tra documenti e opere – e dei timbri per autenticare le riproduzioni delle opere (trattasi di opere di grafica), in forza dell’atto di cessione stipulato in data 12.11.1982 tra la figlia unica dell’artista, Jeanne, et P.
Pochi mesi più tardi, a febbraio del corrente anno, il Gip del Tribunale di Roma ha emesso ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di P. e del sig. V., a cui vengono contestati i reati di contraffazione di opere d’arte e ricettazione aventi ad oggetto opere di Modigliani.
L’indagine dei Carabinieri era nata da un primo controllo effettuato nel 2010 alla mostra intitolata “Modigliani dal classicismo al cubismo”, organizzata dall’Archivio Modigliani a Palestrina. Successivamente anche il controllo effettuato alla altra mostra “Modigliani i ritratti dell’anima”, tenutasi presso il Castello Ursino di Catania, ove erano esposte opere provenienti dall’Archivio Modigliani, ha portato all’individuazione di ulteriori falsi.
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Queste vicende parallele fanno riflettere sulla funzione e sull’attendibilità degli archivi d’ artista (sul punto si veda: A. Donati, intervento al seminario L’archivio d’artista tra dimensione privata e interesse pubblico), sul valore dell’autentica rilasciata dall’artista, o dai suoi familiari, rispetto a quella rilasciata dagli esperti, sulla natura del potere di autenticazione delle opere d’arte.
Nell’ordinamento italiano (ma non solo) non vi è una previsione circa i soggetti legittimati al rilascio delle autentiche e si è stabilita nel mercato una prassi per cui spesso hanno notevole rilievo i cataloghi ragionati del lavoro dell’artista e gli archivi, più che le autentiche.
A livello di diritto è opportuno fare una distinzione tra il diritto al riconoscimento della paternità di un’opera, quale manifestazione del diritto morale d’autore, e la facoltà che hanno gli esperti e gli studiosi di rilasciare expertise/pareri sull’attribuibilità delle opere d’arte.
Il primo è un diritto intrasmissibile ed indisponibile che conferisce una legittimazione in via esclusiva all’autenticazione delle opere che alla morte dell’autore può essere esercitato dai suoi familiari, secondo l’ordine indicato dall’art. 23 della Legge sul diritto d’autore, n. 633 del 1941 (coniuge e figli, in loro mancanza, genitori e altri ascendenti e discendenti diretti, fratelli e sorelle e loro discendenti).
Il diritto morale d’autore, infatti, nell’ordinamento italiano, a differenza di altri ordinamenti – in primis quello francese – non è disponibile da parte dell’autore e pertanto non può essere trasmesso successivamente alla morte dell’artista a terzi per legato.
L’expertise, invece (come affermato dallo stesso Tribunale di Roma con sentenza del 25.01.2010) è un giudizio sulla autenticità del valore di un’opera d’arte di un artista defunto ed è espressione del diritto costituzionalmente riconosciuto alla libera manifestazione del pensiero.
Con la sentenza in oggetto il Tribunale ha riconosciuto la legittimità del trasferimento – avvenuto con scrittura privata del 1982 – dei soli diritti patrimoniali d’autore di utilizzazione delle opere dell’archivio Modigliani e dei timbri per autenticare le riproduzioni, mentre ha dichiarato l’intrasmissibilità dei diritti morali d’autore a favore di P.
Si potrebbe fare una riflessione sulla decisione del Tribunale circa la legittimità del trasferimento fatto da Jeanne dei timbri per autenticare le riproduzioni delle opere del padre e l’illegittimità del trasferimento del diritto morale d’autore. La cessione dei timbri, fatta dall’erede legittima dell’artista, di fatto potrebbe essere interpretata come il trasferimento di un vero e proprio potere di autenticare le opere, quale diritto morale d’autore, che in quanto tale in Italia sarebbe intrasmissibile a terzi.
Un altro importante aspetto su cui si è giocata la causa è la natura della scrittura privata con la quale l’11.12.1982 Jeanne Modigliani ha ceduto a C. G. P. i diritti patrimoniali di utilizzazione delle opere dell’archivio e dei timbri.
Il Tribunale di Roma ha ritenuto che la scrittura [preceduta da lettera del 3.10.1982 e da atto di donazione del 23.9.1974 con cui P. aveva ricevuto l’insieme dei documenti dall’erede al fine di assicurarne la gestione] redatta in lingua italiana fosse disciplinata dal diritto italiano ed ha escluso che si trattasse di un atto di donazione, che l’avrebbe resa nulla per mancanza della forma solenne dell’atto pubblico ex art 782 c.c.
Su tale argomento si fondava la difesa di parte attrice ma il Tribunale ha ritenuto la cessione legittima – correttamente ad avviso della scrivente – ai sensi dell’ art. 2581 c.c. e dell’art 110 della 633/1941, non ravvisandovi una causa di liberalità. I trasferimenti oggetto di causa, infatti, erano stati effettuati da Jeanne in vista della creazione di una fondazione a favore del maestro e della valorizzazione dell’opera di Modigliani attraverso pubblicazioni e attraverso un catalogo ragionato.
Avvocato, partner Studio Legale IdeaLex