
Il d.lgs 95 del 2001 (in attuazione della Direttiva comunitaria 98/71) ha introdotto la possibilità di cumulare la disciplina del diritto d’autore a quella già sussistente di diritto industriale, per tutelare l’industrial design avente carattere creativo e valore artistico (attraverso l’introduzione dell’art. 2 n. 10 alla legge 633/1941 sul diritto d’autore).
E’riconosciuta, pertanto, piena tutela di diritto d’autore all’opera di designqualora abbia i requisiti di artisticità e creatività richiesti dalla legge sul diritto d’autore.
Circa la sussistenza del requisito del valore artistico dell’opera di design, sono celebri le vertenze giudiziarie che hanno visto come protagoniste la nota Chaise Longuedi Le Corbusier per Cassina” ela lampada Arco di Achille e Pier Giacomo Castiglioni per Flos.
Uno dei principali problemi applicativi di tale normativa è quello relativo alla disciplina transitoria (introdotta con l’art. 25 bis del d.lgs. 164/01 successivamente modificata dal D.L. 10 / 2007) di cui al “plurimodificato” art 239 del codice della proprietà industriale.
Con la recentissima nuova formulazione di tale articolo – apportata dapprima con la legge 12 luglio 2011 n. 106 (anche a seguito della sentenza emessa sul punto dalla Corte di Giustizia) e da ultimo con la legge 24.2.2012 n. 14 all’art. 22 bis – è riconosciuta l’estensione della tutela di diritto d’autore anche per le opere del disegno industriale che anteriormente alla data del 19 aprile 2001 (di entrata in vigore della riforma) erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio (perché mai registrate come disegni o modelli o per le quali era spirato il termine massimo di durata della registrazione).
Tuttavia la legge prevede ora che i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001,prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d’autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei 13 anni successivi a tale data, purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.
I tempi stringono dunque (!) e le conseguenze dell’applicazione della tutela di diritto d’autore al c.d. design storico – anche e soprattutto di natura economica – potrebbero essere dirompenti.
Lavinia Savini
Avvocato specializzato in proprietà intellettuale. Partner dello Studio Idealex.