
Si è di recente tenuto a Milano un incontro tra l’avv. Lavinia Savini e la curatrice e consulente di design Federica Sala, promosso dallo studio legale FPB Legal, sull’ancora poco conosciuto tema della tutela del Layout d’interni.
E’ emerso come nell’ordinamento italiano manchi un’espressa previsione di legge che riconosca al Layout d’interni una tutela specifica ai sensi della Legge sul Diritto d’Autore (l.d.a.). Sino ad oggi l’unica forma di protezione, in rari casi, riconosciutagli è stata quella di diritto industriale. Riconoscere la tutela di diritto d’autore all’architettura d’interni offre notevoli vantaggi rispetto alla tutela di diritto industriale. Viene, infatti, garantita una maggiore durata di protezione per la creazione (fino a 70 anni dalla morte del suo autore) senza, però, la necessità di compiere alcuna formalità.
Quando si parla di layout d’interni si intende un’attività di progettazione – improntata alla realizzazione di una composizione unitaria – consistente nella scelta di mobili, complementi d’arredo ed eventuali elementi architettonici, e nella loro collocazione in un determinato ambiente.
Attualmente la legge prevede diverse forme di protezione per i singoli elementi di una composizione. Qualora ne ricorrano i presupposti, infatti, sono tutelabili quali opere d’arte e di design o quali disegni e modelli dell’industrial design.
Nel passato la giurisprudenza ha ammesso, con un approccio alquanto restrittivo, la tutela di diritto d’autore del layout d’interni soltanto nei casi in cui l’arredo fosse incorporato in maniera inscindibile all’edificio, caratterizzandolo in maniera inconfondibile, si da poter applicare la tutela propria delle opere e progetti d’architettura, di cui all’art. 2 lett. n. 5 della l.d.a (come è avvenuto, per esempio, in molte progettazioni fatte da Carlo Scarpa).
Si sta verificando, fortunatamente, un cambio di tendenza a livello internazionale volto ad un sempre maggiore riconoscimento del valore creativo ed autoriale del layout d’interni, confermato in Italia da due recenti pronunce giurisprudenziali altamente innovative. Trattasi del recente caso che ha visto contrapposti i noti rivenditori di cosmetici KIKO e WYCON (sentenza del Trib. Milano n. 11416 del 13.1.2015, confermata dalla Corte App. Milano n. 1543 del 26.3.2018). Le sentenze indicate sono state le prime a varcare la soglia di una nuova frontiera del diritto, ammettendo la tutelabilità della creazione di un arredo d’interni ai sensi della normativa sul diritto d’autore. Il collegio giudicante ha statuito che la combinazione e la conformazione complessiva degli elementi che integrano il progetto di arredamento dei negozi KIKO (contesto stilistico minimalista, caratterizzato da simmetrie e linee essenziali) fosse dotato dei presupposti di creatività e novità necessari per godere della tutela di diritto d’autore -sempre attraverso un’equiparazione alle opere dell’architettura – ed ha conseguentemente dichiarato violati i relativi diritti ad opera della concorrente.
Si rileva come la valutazione del carattere creativo del layout d’interni sia stata effettuata in considerazione del risultato complessivo conseguito ed il livello di creatività richiesto è minimale – come avviene per le altre opere dell’ingegno – non essendo necessario che le idee poste alla base del progetto di allestimento siano particolarmente complesse ed elaborate.
Il tema oggetto dell’incontro è stato trattato anche da un punto di vista comparatistico. In particolare, sono stati posti a confronto con l’ordinamento nazionale l’ordinamento francese e quello statunitense.
Per quanto riguarda la Francia, è emerso che la situazione è molto simile a quella italiana: vi sono state poche sentenze in materia e si va verso un espresso riconoscimento della tutela di diritto d’autore del layout di interni (con una maggiore sensibilità verso il riconoscimento di siffatta tutela anche alla disposizione di spazi esterni, come i giardini).
Anche in Francia è stato riconosciuto meritevole di tutela autoriale il layout dei negozi KIKO, con decisione del Tribunal de Grande Instance de Lille (del 21 maggio 2015, confermata in secondo grado dalla sentenza della Cour d’Appel de Douai). Nel caso francese, che ha visto coinvolti KIKO France e Folies Douces, analogamente a quanto accaduto in Italia, i Giudici hanno ritenuto che la creatività caratterizzante la combinazione originale di forme e colori dei negozi KIKO fosse connotata da una valenza estetica tale da esprimerne la personalità dell’autore.
Infine, si è portato come interessante esempio il sistema statunitense, che riconosce oramai da tempo al layout degli spazi commerciali una tutela di diritto industriale, attraverso l’istituto di elaborazione giurisprudenziale del trade dress. Tale istituto ha come fine quello di proteggere l’estetica di un determinato prodotto o il layout delle attività commerciali, che siano idonei a trasmettere all’osservatore chiare informazioni in ordine alla provenienza di prodotti e servizi. Affinché il trade dress possa essere considerato meritevole di tutela occorre che non sia dettato da esigenze funzionali, abbia acquisito il cosiddetto “secondary meaning” e sia dotato di distintività.
Conclusivamente si può affermare come vi sia sempre più l’esigenza di trovare un modo per tutelare il lavoro dei creativi, come emerso anche dall’intervento svolto dalla curatrice, soprattutto quando non si tratta della creazione di opere d’arte o di design, la cui tutela è oramai pacificamente riconosciuta dalla legge, ma quando si tratta della creazione di ambienti e di “atmosfere”. In tale caso, più che mai, è molto importante provvedere contrattualmente ad una corretta qualificazione della natura dell’opera creata, o commissionata, e dell’eventuale estensione dei diritti d’autore ceduti.
Lavinia Savini
Avvocato