
Entra oggi in vigore il Regolamento n. 880 del 17 aprile 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE lo scorso 7 giugno.
Il nuovo regolamento introduce delle importanti novità in materia di importazione di beni culturali provenienti da Paesi extra UE prevedendo delle innovative procedure di controllo, uguali per tutti gli Stati membri. Il principale obiettivo consiste, oltre che nell’armonizzazione delle eterogenee regole doganali fino al momento adottate all’interno dell’Unione, nel voler limitare la commercializzazione di beni culturali illecitamente trafugati in Paesi terzi e il cui commercio è, in molti casi, strumentale al finanziamento delle organizzazioni terroristiche.
Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento, per bene culturale si intende «qualsiasi articolo di importanza archeologica, preistorica, storica, letteraria, artistica o scientifica» non creato o scoperto in territorio UE. Una più dettagliata classificazione dei beni, suddivisi per categorie, è tuttavia contenuta nell’appendice al Regolamento.
L’importazione cui fanno riferimento le nuove norme ricomprende anche il transito temporaneo dei beni nel territorio dell’Unione, così come il loro deposito doganale o lo stazionamento in zone franche.
La regola generale per l’importazione, come stabilita dall’art. 3 del Regolamento, prevede che il bene possa essere introdotto o importato nel territorio UE previa concessione di licenza da parte delle autorità competenti o la presentazione di una dichiarazione da parte dell’importatore.
La licenza di importazione è rilasciata, previa presentazione di apposita domanda, dalle autorità competenti di uno Stato membro ed è valida su tutto il territorio dell’Unione.
La domanda per il relativo rilascio dovrà essere corredata della documentazione idonea a comprovare la lecita provenienza del bene oggetto di importazione. L’autorità competente, verificato il contenuto della domanda, prima di procedere al suo accoglimento o rigetto motivato, può richiedere l’integrazione della documentazione prodotta a corredo della stessa. Il rilascio della licenza o il respingimento della domanda avviene entro 90 giorni dalla ricezione della domanda completa.
La dichiarazione è, invece, sottoscritta dal titolare dei beni oggetto di importazione. Questi, oltre a dover garantire che la loro esportazione sia avvenuta in conformità alle regole del Paese di provenienza, è tenuto a fornire alle autorità doganali competenti una descrizione dettagliata dei beni in modo da consentirne l’identificazione e facilitare le procedure di controllo.
Licenze o dichiarazioni non sono richieste, tra le varie eccezioni previste dal regolamento, qualora l’importazione riguardi un bene culturale reintrodotto in UE; nel caso di beni culturali destinati ad essere temporaneamente custoditi da una pubblica autorità, o comunque sotto la sua vigilanza, a meri fini protezionistici, per essere poi restituiti al Paese di origine; per i beni culturali temporaneamente importati per fini formativi, scientifici, di conservazione, restauro o esposizione.
L’intero impianto normativo è improntato a favorire la massima cooperazione tra i vari Stati membri nelle procedure di archiviazione e scambio di dati in relazione ai beni importati. Tali procedure informative dovranno essere effettuate attraverso un sistema elettronico centralizzato (ancora da istituire), le cui modalità di funzionamento saranno stabilite dalla Commissione.
Non oltre il 28 dicembre 2020 ogni Stato membro è tenuto a comunicare alla Commissione le sanzioni previste per le violazioni delle regole sulle importazioni. Le norme e le finalità delle sanzioni potranno, invece, essere comunicate alla Commissione entro il 28 giugno 2025.
Avv. Antonio Gallo