Tutela di diritto d’autore e creazioni di moda: la recentissima sentenza del Tribunale di Milano riconosce il plagio dei “Moon Boots” e condanna l’influencer Chiara Ferragni al risarcimento dei danni

Ritengo sia di grande rilevanza la sentenza appena emessa dal Tribunale di Milano (n. 491/2021 del 25 gennaio scorso) che riconosce alle calzature Moon Boots la natura e, conseguentemente, la tutela di opere dell’ingegno.

Il provvedimento è stato emanato al termine del giudizio promosso da Tecnica Group s.p.a., società produttrice, nei confronti di alcune società legate alla produzione e commercializzazione degli “snow boots” di Chiara Ferragni.
Tecnica Group ravvisando un’evidente somiglianza tra gli storici Moon Boots e gli “snow boots” lanciati sul mercato dalla celebre influencer, ha deciso di far valere i propri diritti sulle celebri calzature da neve.
Il Tribunale di Milano si è pronunciato precisando che per conferire al prodotto originalità e autonomia creativa non è sufficiente l’apposizione di un diverso marchio né tantomeno il solo utilizzo di diversi materiali decorativi. Sono così state accolte le domande della Tecnica Group ed è stato disposto il ritiro dal mercato di tutte le copie dei Moon Boots, nonché il conseguente risarcimento dei danni in favore dell’azienda ideatrice.
La recente pronuncia conferma un precedente del 2016 (Trib. Milano del 12.7.2016 n. 8628). In tale occasione il tribunale di Milano – escludendo che il carattere industriale del prodotto ne potesse impedire un apprezzamento anche da un punto di vista estetico – aveva riconosciuto il valore creativo e artistico delle celebri calzature. Tale valutazione trovava fondamento nel fatto che la capacità rappresentativa ed evocativa del modello della Tecnica Group aveva avuto un notevole impatto non limitato al solo settore della moda.
I Moon Boots sono infatti diventati una vera e propria icona. Nel 2000 sono stati scelti come uno dei 100 più significativi simboli del design del XX secolo dal museo del Louvre e attualmente fanno parte della collezione permanente del MoMA di New York.

Ho sempre auspicato l’applicazione, anche in Italia, della tutela di diritto d’autore per le creazioni e gli accessori di moda rilevando come a differenza di altri paesi, come la Francia, pur essendo la moda una delle eccellenze italiane, non si sia pressoché mai fatto ricorso alla tutela di diritto d’autore. Ciò è in parte dovuto ad una scarsa informazione e sensibilizzazione degli addetti ai lavori circa la possibilità e opportunità di ricorrere a siffatta tutela (sul punto da ultimo si veda il mio intervento “Copyright Protection for Fashion Creations”, in Fashion Law: trends and new challenges, edito da UIA-Lexis Nexis Pubblication, 2020).
Ritengo, pertanto, che la risonanza mediatica di questa pronuncia, dovuta anche alla visibilità delle parti coinvolte, possa certamente esser utile a tal fine.

E’ necessario, infatti, valorizzare e tutelare le creazioni di moda attraverso il loro espresso riconoscimento (in presenza dei presupposti necessari) quali opere dell’ingegno e, conseguentemente, attraverso la più ampia tutela fornita dal diritto d’autore, sulla falsariga di quanto è avvenuto per il software e l’industrial design. Tale presa di coscienza è tanto più necessaria se si considera l’inarrestabile e sempre più frequente processo di commistione tra arte, moda e design. Un recentissimo esempio è dato dal progetto Beverly Hirst Recycler, la nuova asta online che propone in vendita su Canary Yellow, portale del creativo Virgil Abloh, una serie di capi di abbigliamento, pezzi unici, appartenuti a Damine Hirst e decorati dal designer Tetsuzo Okubo.

Dovranno essere gli stessi stakeholder del settore a sensibilizzare l’opinione pubblica, e conseguentemente il legislatore, sulla necessità di riconoscere alle proprie creazioni tale qualifica, al pari delle altre espressioni artistiche, non solo per evidenti ragioni di carattere economico ma anche per ottenere il dovuto riconoscimento al frutto della propria attività creativa.

Avv. Lavinia Savini

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